{"id":571,"date":"2023-06-15T09:41:38","date_gmt":"2023-06-15T09:41:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sportellosociale-na.fe.it\/?page_id=571"},"modified":"2026-03-20T09:45:16","modified_gmt":"2026-03-20T09:45:16","slug":"agevolazioni-previste-da-altre-leggi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.sportellosociale-na.fe.it\/?page_id=571","title":{"rendered":"Agevolazioni previste da Altre Leggi"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-page pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.sportellosociale-na.fe.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpages%2F571&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.sportellosociale-na.fe.it\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>CONGEDI PER EDUCAZIONE E ASSISTENZA AI FIGLI<\/strong><br>Oltre ai permessi riconosciuti per l&#8217;assistenza ai familiari disabili, sono state introdotte (Legge 8 marzo 2000, n.53) nuove agevolazioni lavorative a favore della generalit\u00e0 dei genitori.<br>I genitori anche adottivi o affidatari possono avvalersi delle forme di <em>congedo per assistere i figli<\/em> fino agli otto anni di et\u00e0. La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, pu\u00f2 richiedere un periodo di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi. Analogo periodo di astensione pu\u00f2 essere richiesto dal lavoratore padre. Va sottolineato che entrambi i genitori possono ottenere i permessi senza per\u00f2 eccedere il limite complessivo di dieci mesi.<br>Vi sono due eccezioni. Qualora nel nucleo sia presente un solo genitore questi potr\u00e0 ottenere di assentarsi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.<br>Qualora invece il genitore padre chieda un permesso per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite \u00e8 elevato a sette mesi e, quindi, se entrambi i genitori fruiscono di tali congedi il limite complessivo \u00e8 elevato a undici mesi.<br>Per fruire dei permessi il genitore \u00e8 tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilit\u00e0, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalit\u00e0 e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.<br><em>Anzianit\u00e0 di servizio<\/em>: questi permessi sono computati nell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio. Incidono invece negativamente sulla costituzione delle ferie, della tredicesima mensilit\u00e0 o della gratifica natalizia, salvo disposizioni migliorative dei singoli Contratti Collettivi di Lavoro.<br><em>Retribuzione e contributi figurativi<\/em>: fino al terzo anno di et\u00e0 del bambino spetta un&#8217;indennit\u00e0 pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo, complessivo fra genitori, di sei mesi. In questo periodo vengono anche versati i relativi contributi figurativi. Dopo i tre anni di et\u00e0 l&#8217;indennit\u00e0 del 30% e i contributi figurativi sono riconosciuti solo in caso di redditi particolarmente bassi.<br>Le disposizioni che permettono i congedi per cura, educazione, assistenza, malattia e allattamento sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari. Il limite di et\u00e0 del bambino in questo caso \u00e8 pi\u00f9 elastico; se il minore ha un&#8217;et\u00e0 compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia pu\u00f2 essere esercitato nei primi tre anni dall&#8217;ingresso del minore nel nucleo familiare.<br><em><strong>Padre lavoratore<\/strong><\/em><br>Anche al padre lavoratore, in forza della Legge 53 dell\u20198 marzo 2000, viene concesso di astenersi nei primi tre mesi dalla nascita del figlio nel caso che sia sopravvenuto il decesso della madre, la madre sia affetta da una grave infermit\u00e0, oppure che il bambino sia in affidamento esclusivo al padre.<br>Nel primo anno di vita del bambino vengono solitamente riconosciuti alla lavoratrice due periodi di riposo, anche cumulabili nella giornata. Il riposo \u00e8 uno solo quando l&#8217;orario di lavoro \u00e8 inferiore alle sei ore. I periodi di riposo hanno la durata di un&#8217;ora ciascuno.<br>Questi periodi di riposo, e i relativi trattamenti economici, sono riconosciuti al padre lavoratore nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga oppure nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.<br>Nel caso poi di parto plurimo i periodi di riposo vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre.<br><br><br><strong>CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO<\/strong><br>La Legge 8 marzo 2000, n.53, prevede la possibilit\u00e0 per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di et\u00e0 inferiore a otto anni.<br>Se il bambino \u00e8 di et\u00e0 compresa fra tre e otto anni l&#8217;astensione \u00e8 limitata a cinque giorni l&#8217;anno per ciascun genitore.<br>Per fruire di questa agevolazione \u00e8 necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un\u2019autocertificazione in cui si dichiari che l&#8217;altro genitore non si \u00e8 assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. Quando la malattia del bambino d\u00e0 luogo ad un ricovero ospedaliero si interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.<br>Contributi figurativi: fino ai tre anni di et\u00e0 del bambino i permessi sono coperti da contribuzione figurativa cio\u00e8 sono computati nell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio. Dopo i tre anni di et\u00e0 del bambino, i permessi sono coperti solo parzialmente a seconda del reddito dei richiedenti. Ricordiamo che le disposizioni che permettono i congedi per cura, educazione, assistenza, malattia e allattamento sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari. Il limite di et\u00e0 del bambino in questo caso \u00e8 pi\u00f9 elastico; se il minore ha un&#8217;et\u00e0 compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia pu\u00f2 essere esercitato nei primi tre anni dall&#8217;ingresso del minore nel nucleo familiare.<br><br><br><strong>CAUSE PARTICOLARI E PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI<\/strong><br>La citata Legge 53\/2000 prevede, all&#8217;articolo 4, la concessione di congedi per cause particolari che interessano la generalit\u00e0 dei lavoratori, non solo quindi quelli che assistono un familiare con handicap grave. Il Ministero della Solidariet\u00e0 con Decreto n.278 del 21 luglio 2000, ha precisato le modalit\u00e0 di accesso a questi congedi.<br>Le forme di flessibilit\u00e0 previste sono due: i permessi retribuiti per il decesso o grave infermit\u00e0 di un familiare; i congedi non retribuiti per gravi motivi familiari.<br>Sono previsti tre giorni di permesso retribuito all&#8217;anno in caso di decesso o grave infermit\u00e0 del coniuge, anche se legalmente separato, del parente entro il secondo grado, anche non convivente; del componente della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto).<br>Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi e sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell&#8217;articolo 33 della Legge 104\/1992 (lavoratori disabili e familiari di persone con handicap grave).<br>I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall&#8217;insorgenza della grave infermit\u00e0 o della necessit\u00e0 di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.<br>E&#8217; possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei tre giorni di permesso in modo articolato o frazionato; \u00e8 possibile, quindi, in alternativa alla fruizione continua dei tre giorni, concordare una riduzione dell&#8217;orario lavorativo.<br>Per ottenere questi permessi \u00e8 necessario presentare:<br>&#8211; per la grave infermit\u00e0, documentazione rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, del medico di medicina generale oppure del pediatra di libera scelta; la documentazione va presentata entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro; il datore di lavoro pu\u00f2 richiedere periodicamente la verifica dell&#8217;effettiva gravit\u00e0 della patologia;<br>&#8211; per il decesso, va presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva.<br>I congedi per gravi motivi familiari non sono retribuiti. Il congedo \u00e8 pari a due anni nell&#8217;arco della vita lavorativa e pu\u00f2 essere utilizzato anche in modo frazionato.<br>I gravi motivi devono riguardare i soggetti di cui all&#8217;articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi; portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado; componenti della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto).<br>Fra i gravi motivi il Decreto 278\/2000 elenca le necessit\u00e0 familiari derivanti dal decesso di una delle persone elencate sopra; le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell&#8217;assistenza delle persone di cui al presente comma; le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; le situazioni, a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:<br>1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell&#8217;autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;<br>2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;<br>3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;<br>4) patologie dell&#8217;infanzia e dell&#8217;et\u00e0 evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potest\u00e0.<br>Questo congedo (anche frazionato) pu\u00f2 essere richiesto anche per il decesso di familiare nel caso in cui il lavoratore non abbia la possibilit\u00e0 di usufruire dei permessi di tre giorni in quell&#8217;anno (per esempio perch\u00e9 ne ha gi\u00e0 usufruito).<br>La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, del medico di medicina generale oppure del pediatra di libera scelta e va presentata contestualmente alla richiesta di congedo.<br>Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro \u00e8 tenuto ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l&#8217;esito al dipendente. L&#8217;eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal Decreto 278\/2000 e da ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.<br>Il Decreto prevede che i singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che si andranno a definire disciplinino i procedimenti di richiesta e di concessione dei permessi. Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suo posto e la sua mansione. Il lavoratore inoltre pu\u00f2 rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva comunicazione all&#8217;azienda.<br><br><br><strong>CONGEDI RETRIBUITI DI DUE ANNI<\/strong><br>La Legge n.388\/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall\u2019articolo 42, comma 5 del Dlgs n. 151\/2001) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge n.53\/2000 introducendo l&#8217;opportunit\u00e0, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito (con la Legge Finanziaria per l\u2019anno 2004 \u00e8 stata cancellata la norma che prevedeva che il disabile fosse stato accertato handicappato in situazione di gravit\u00e0 da almeno cinque anni). Permane invece l&#8217;altra condizione \u00e8 cio\u00e8 che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Anche in questo caso, come per l&#8217;accesso ai permessi lavorativi, la condizione principale \u00e8 che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravit\u00e0 (articolo 3, comma 3 della Legge 104\/1992).<br>Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il certificato di invalidit\u00e0 totale con diritto all&#8217;indennit\u00e0 di accompagnamento o frequenza.<br><br><strong>Chi ne ha diritto<\/strong><br>La norma originaria prevede che i beneficiari potenziali del periodo di due anni di congedo retribuito siano i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con handicap grave e i lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori siano &#8220;scomparsi&#8221;. Successivamente la Corte Costituzionale, ha riconosciuto tre eccezioni di legittimit\u00e0 costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto.<br><em><strong>Fratelli e sorelle:<\/strong><\/em> la Corte Costituzionale, con Sentenza della Corte Costituzionale (8 giugno 2005, n. 233), ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravit\u00e0 di fruire del congedo straordinario, nell&#8217;ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all&#8217;assistenza del figlio handicappato perch\u00e9 totalmente inabili. I diretti interessati, cio\u00e8 i fratelli o le sorelle di persone con handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104\/1992) conviventi, possono quindi richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita. La condizione \u00e8 tuttavia indicata dalla stessa Corte: i genitori devono essere totalmente inabili. Non \u00e8 sufficiente quindi che i genitori siano &#8220;solo&#8221; anziani o &#8220;solo&#8221; invalidi parziali. L&#8217;INPS, da parte sua, ha recepito le disposizioni della Corte Costituzionale con propria Circolare n. 107 del 29 settembre 2005, precisando che l&#8217;inabilit\u00e0 dei genitori deve essere comprovata da specifica documentazione da cui sia rilevabile lo stato di invalidit\u00e0 totale (sia essa civile, di guerra, per lavoro, servizio di pensioni di invalidit\u00e0 INPS o analoghe).<br><strong><em>Coniugi:<\/em><\/strong> la norma originaria esclude l&#8217;opportunit\u00e0 per il coniuge di fruire dei due anni di congedo retribuito. Anche su questo aspetto \u00e8 intervenuta la Corte Costituzionale (Sentenza 18 aprile 2007, n. 158) censurando questa esclusione e dichiarandone l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale.<br>Afferma la Corte: &#8220;La norma censurata (\u2026) esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformit\u00e0 dell&#8217;ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all&#8217;adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l&#8217;ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ci\u00f2 implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine.&#8221;Con queste premesse, viene dichiarata l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;articolo 42, nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave. Conseguentemente i congedi devono essere concessi anche al coniuge.<br><strong><em>Figli:<\/em><\/strong> la norma originaria esclude l&#8217;opportunit\u00e0 per i figli della persona con disbilit\u00e0 grave di fruire dei due anni di congedo retribuito. Anche su questo aspetto \u00e8 intervenuta la Corte Costituzionale (Sentenza 30 gennaio 2009, n.19) censurando questa esclusione e dichiarandone l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale. Questo perch\u00e8 \u2013 hanno scritto i giudici \u2013 l&#8217;interesse primario difeso dalla norma \u00e8 assicurare \u201cla continuit\u00e0 nelle cure e nell&#8217;assistenza del disabile che si realizzano in ambito familiare, indipendentemente dall&#8217;et\u00e0 e dalla condizione di figlio dell&#8217;assistito\u201d.<br><br><strong>LA FRAZIONABILITA&#8217;<\/strong><br>L&#8217;ARTICOLO 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che i periodi di congedo, al massimo due anni come gi\u00e0 detto, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. Il beneficio \u00e8 frazionabile anche a giorni interi. Gli Istituti previdenziali non prevedono invece la frazionabilit\u00e0 ad ore. Anche in questo caso, diverse sono le indicazioni degli Istituti previdenziali, soprattutto rispetto al calcolo dei giorni fruiti.<br><strong><em>Le indicazioni INPS<\/em><\/strong><br>Nella propria Circolare del 15 marzo 2001, n. 64 l&#8217;INPS ha precisato che, ai fini della frazionabilit\u00e0 stessa, tra un periodo e l&#8217;altro di fruizione \u00e8 necessaria &#8211; perch\u00e9 non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche &#8211; l&#8217;effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal luned\u00ec al venerd\u00ec (settimana corta) senza ripresa del lavoro il luned\u00ec della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, e neppure nella fruizione di ferie tra una frazione di congedo e l&#8217;altra.<br><em><strong>Le indicazioni INPDAP<\/strong><\/em><br>La Circolare 12 maggio 2004, n. 31 precisa che il congedo pu\u00f2 essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, \u00e8 necessaria l&#8217;effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.<br><br><strong>LA RETRIBUZIONE, LE FERIE E LA TREDICESIMA<\/strong><br>L&#8217;ARTICOLO 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151\/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un&#8217;indennit\u00e0 corrispondente all&#8217;ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L&#8217;indennit\u00e0 e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di<br>36.151,98 Euro annue per il congedo di durata annuale. Detto importo \u00e8 rivalutato annualmente, a decorrere dall&#8217;anno 2002, sulla base della variazione dell&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L&#8217;indennit\u00e0 e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo \u00e8 richiesto per periodi frazionati. Su tale aspetto i vari enti previdenziali di riferimento si sono espressi con proprie circolari.<br><strong><em>Le indicazioni INPS<\/em><\/strong><br>La questione \u00e8 affrontata dalla Circolare del 15 marzo 2001, n. 64.<br>L&#8217;indennit\u00e0 per il congedo viene corrisposta nella misura dell&#8217;ultima retribuzione percepita e cio\u00e8 quella percepita nell&#8217;ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilit\u00e0, altre mensilit\u00e0 aggiuntive, gratifiche, indennit\u00e0, premi ecc.). Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese preso a riferimento va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero che \u00e8 rapportato al limite annuo previsto per legge (36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno). Se invece si fa riferimento ad un contratto di lavoro a part-time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera cos\u00ec determinata va raffrontata con il limite massimo giornaliero che \u00e8 rapportato al limite annuo previsto per legge (36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno, a partire dal 2002). Essendo questo tipo di congedo frazionabile anche a giorni, l&#8217;indennit\u00e0 viene corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio \u00e8 richiesto.<br><strong><em>Le indicazioni INPDAP<\/em><\/strong><br>L&#8217;INPDAP affronta in problema nella propria Circolare del 10 gennaio 2002, n. 2. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un&#8217;indennit\u00e0, corrispondente all&#8217;ultima retribuzione percepita, cio\u00e8 riferita all&#8217;ultimo mese di lavoro che precede il congedo, semprech\u00e9 la stessa, rapportata all&#8217;anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di 36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno cui viene commisurata la contribuzione figurativa. Nulla di particolare o specifico, nelle disposizioni INPDAP, oltre a quanto gi\u00e0 previsto dalla normativa vigente.<br><br><strong>LE FERIE<\/strong><br>Le indicazioni relative ai permessi lavorativi, che hanno precisato che questi non incidono negativamente su ferie e tredicesima mensilit\u00e0, non riguardano purtroppo anche i congedi retribuiti di due anni.<br>La norma istitutiva non precisa nulla riguardo alla maturazione delle ferie nel corso della fruizione del congedo retribuito. L&#8217;INPDAP ha previsto con chiarezza, nella Circolare del 12 maggio 2004, n. 31, che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni pi\u00f9 di favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. L&#8217;INPS, da parte sua, non d\u00e0 alcuna indicazione in proposito.<br><br><strong>LA TREDICESIMA MENSILIT\u00c0<\/strong><br>L&#8217;ARTICOLO 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151\/2001 prevede che l&#8217;indennit\u00e0 per il congedo venga corrisposta nella misura dell&#8217;ultima retribuzione ricevuta e cio\u00e8 quella percepita nell&#8217;ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva quindi del rateo per tredicesima mensilit\u00e0, altre mensilit\u00e0 aggiuntive, gratifiche, indennit\u00e0, premi ecc.<br>Tale indicazione \u00e8 ripresa sia dall&#8217;INPS (Circolare 15 marzo 2001, n. 64, punto 4) che dall&#8217;INPDAP (Circolare 10 gennaio 2002, n. 2). Nell&#8217;indennit\u00e0 mensile \u00e8 quindi gi\u00e0 compresa anche la tredicesima. Il fatto che non vengano erogate tredici indennit\u00e0 mensili non deve quindi trarre in inganno.<br><br><strong>INCOMPATIBILIT\u00c0 E ALTRE CONDIZIONI<\/strong><br>La normativa vigente prevede esplicitamente che durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possano usufruire dei benefici di cui all&#8217;ARTICOLO 33 della Legge 104\/92, cio\u00e8 dei permessi lavorativi di tre giorni mensili. Per essere pi\u00f9 espliciti: se uno dei due genitori sta fruendo del congedo retribuito di due anni, l&#8217;altro non pu\u00f2 richiedere la fruizione dei permessi mensili di tre giorni.<br><br><strong><em>Continuit\u00e0 ed esclusivit\u00e0<\/em><\/strong><br>Vi sono due soli casi in cui per l&#8217;accesso ai congedi retribuiti vengono richiesti i requisiti di continuit\u00e0 ed esclusivit\u00e0 dell&#8217;assistenza. Il primo caso \u00e8 quello in cui il figlio sia maggiorenne e non convivente con i genitori. Il secondo caso \u00e8 quello in cui i congedi vengano richiesti dai fratelli o sorelle conviventi con il disabile, dopo la scomparsa dei genitori o nel caso in cui questi ultimi siano inabili totali. In entrambi i casi, il lavoratore deve dimostrare di assicurare l&#8217;assistenza in via esclusiva e continuativa. Su tali concetti rimandiamo a quanto esposto nella parte relativa ai permessi mensili. Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese preso a riferimento va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero che \u00e8 rapportato al limite annuo previsto per legge (36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno).<br>Se invece si fa riferimento ad un contratto di lavoro a part-time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera cos\u00ec determinata va raffrontata con il limite massimo giornaliero che \u00e8 rapportato al limite annuo previsto per legge (36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno, a partire dal 2002). Essendo questo tipo di congedo frazionabile anche a giorni, l&#8217;indennit\u00e0 viene corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio \u00e8 richiesto.<br><br><br><em><strong>Novit\u00e0 e aggiornamenti<\/strong><\/em><br>INPDAP<br>&#8211; Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (18 febbraio 2008, n. 13) sui concetti di continuit\u00e0, esclusivit\u00e0 e la cumulabilit\u00e0 dei permessi. La continuit\u00e0 sussiste soltanto quando \u201cl&#8217;assistenza \u00e8 prestata non in maniera saltuaria od occasionale ma con assiduit\u00e0 e costanza, in modo tale da prestare un servizio adeguato e sistematico ossia regolare alla persona handicappata\u201d. Dopo tali precisazioni, il Dipartimento per\u00f2 non fornisce alcuna indicazione per l&#8217;applicazione operativa, anzi attribuisce discrezionalit\u00e0 alle Amministrazioni interessate: \u201cla situazione sar\u00e0 valutata di volta in volta e a seconda delle circostanze concrete da parte dell&#8217;Amministrazione\u201d. Il Dipartimento precisa inoltre che l&#8217;esclusivit\u00e0 va intesa nel senso che vi sia un solo lavoratore che richiede i permessi lavorativi e che ne fruisce. Infine, il tema della cumulabilit\u00e0: se un lavoratore deve assistere due familiari disabili, ha diritto a raddoppiare i permessi lavorativi? Pu\u00f2 cio\u00e8 godere di sei giorni di permesso mensile? Risposta: \u00e8 avviso del Dipartimento che i permessi possono essere fruiti solo in riferimento ad un&#8217;unica persona disabile.<br>&#8211; Legge 133\/2008 e Circolare 8\/2008 del Ministero della Funzione Pubblica: interessa i soli dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e introduce novit\u00e0 per quanto riguarda la frazionabilit\u00e0 delle ore di permesso e limitazioni alla retribuzione per i congedi retribuiti di due anni e per i permessi lavorativi ex-commi 1-2-3 art. 33 della Legge 104\/92.<br><br>INPS<br>1) Alcune novit\u00e0 sui permessi lavorativi sono state indicate nella Circolare n.128 dell&#8217;INPS dell\u201911 luglio 2003.<br>I chiarimenti riguardano, in particolare:<br>&#8211; i tre giorni di permesso: vanno proporzionalmente ridimensionati in caso di assistenza ad un disabile per periodi inferiori ad un mese. Quindi, quando l\u2019assistenza non viene prestata abitualmente, per ogni 10 gg. di assistenza continuativa spetta al richiedente un giorno di permesso. In ogni caso di assistenza inferiore ai 10 gg il richiedente non ha diritto ad alcuna giornata o frazione di essa di permesso. Questo ridimensionamento non si verifica in caso di godimento di permessi a ore;<br>&#8211; fruizione dei permessi orari: \u00e8 possibile cumularli, per un figlio disabile con et\u00e0 inferiore ai 3 anni, con i permessi orari (cosiddetti per allattamento) per altro figlio. Tale cumulo non \u00e8 invece possibile quando si tratta del medesimo figlio disabile;<br>&#8211; sindrome di down e cariotipo: la Legge n. 289\/2002 (articolo 94, comma 3), ammette che le persone con sindrome di Down possano essere dichiarate in situazione di gravit\u00e0 (articolo 3, comma 3 della Legge 104\/1992) oltre che dalle Commissioni ASL, anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del \u2018cariotipo\u2019, cio\u00e8 dell&#8217;esame che descrive l&#8217;assetto cromosomico di una persona. Ai fini della concessione dei permessi lavorativi, l&#8217;INPS aveva finora ritenuto valido solo il certificato rilasciato dalle Commissioni dell\u2019Azienda USL. Con la circolare n.128 ammette anche l&#8217;ipotesi prevista dal Legislatore e cio\u00e8 la presentazione del certificato del medico curante unitamente al cariotipo;<br>&#8211; anche i grandi invalidi di guerra possono \u2018saltare\u2019 la procedura presso la Commissione Medica ed \u00e8 sufficiente presentare l\u2019attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro o copia del decreto di concessione della pensione per essere riconosciuti in stato di handicap grave;<br>&#8211; permessi lavorativi: la circolare INPS conferma la possibilit\u00e0 di godere, da parte dei due genitori alternativamente, dei permessi lavorativi nell\u2019ambito dello stesso mese. La novit\u00e0 consiste nel permettere tale facolt\u00e0 anche nel caso di disabili maggiorenni, non solo minorenni.<br><br>Con la <strong>Circolare n. 90\/2007<\/strong>, l&#8217;Istituto ha riformulato alcune indicazioni operative, che di seguito andiamo ad elencare sinteticamente:<br>:: Continuit\u00e0 ed esclusivit\u00e0: E&#8217; precisato che l&#8217;esclusivit\u00e0 non \u00e8 sostanzialmente pi\u00f9 richiesta. La stessa disposizione precisa che anche l&#8217;esclusivit\u00e0 dell&#8217;assistenza non \u00e8 intaccata nel caso in cui il disabile sia assistito da badanti, assistenti domiciliari,volontari ecc.Continuit\u00e0: L&#8217;INPS precisa che non \u00e8 necessario che l&#8217;assistenza sia quotidiana,ma deve comunque avere i caratteri di sistematicit\u00e0 ed adeguatezza.<br>:: Ricoveri:<br>&#8211; minori di 3 anni: no permessi se c&#8217;\u00e8 ricovero a tempo pieno in istituti specializzati (\u201ctempo pieno\u201d= 24 ore)<br>&#8211; maggiori di tre anni: no permessi se c&#8217;\u00e8 ricovero a tempo pieno<br>&#8211; s\u00ec ai permessi per ricoveri in day hospital e centri durni<br>&#8211; s\u00ec ai permessi per assistere persone in coma vigile o in stato terminale<br>&#8211; s\u00ec ai permessi per ricovero a tempo pieno se finalizzati ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilittivo.<br><strong>Circolare n. 53\/08<\/strong>: vengono introdotte alcune importanti novit\u00e0,soprattutto per quanto riguarda le procedure di richiesta dei permessi.<br>Infatti, la procedura che emerge dalla Circolare \u00e8 la seguente:<br>&#8211; Il lavoratore presenta la domanda al datore di lavoro e all&#8217;INPS<br>&#8211; L&#8217;INPS acquisisce la domanda per via informatica ed effettua un controllo solo formale<br>&#8211; Se il controllo d\u00e0 esito positivo, l&#8217;INPS comunica l&#8217;accoglimento aldatore di lavoro e all&#8217;interessato. Si tratta di una conferma che l&#8217;INPS autorizza l&#8217;azienda ad antici pare il pagamento.<br>&#8211; Il datore di lavoro effettua le verifiche sostanziali sui requisiti di legge e concede i permessi e i congedi se ne rileva la sussistenza.<br><br><strong>Validit\u00e0 temporale del riconoscimento:<\/strong> con la Circolare n. 53 il provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi viene emanato in modo defi nitivo,a meno che la condizione di handicap non sia sottoposta a rivedibilit\u00e0.<br><strong>Cumulabilit\u00e0 dei permessi &#8211; lavoratori con handicap:<\/strong> precedentemente l&#8217;INPS (Circolare n. 37\/1999) non ammetteva la possibilit\u00e0 peril lavoratore che gi\u00e0 benefi cia dei permessi della Legge 104\/92 per se stesso, di cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave,<br>La nuova Circolare modifica la disposizione in senso favorevole per il lavoratore: potr\u00e0 beneficiare del doppio permesso (per s\u00e8 e per il familiare), a prescindere dal l&#8217;acquisizione del parere medicolegale sulla capacit\u00e0 del lavoratore di soddisfare le necessit\u00e0 assistenziali del fmiliare anch&#8217;esso in condizioni di disabilit\u00e0 grave. <strong>Cumulabilit\u00e0 di permessi e congedi nello stesso mese:<\/strong> ultima novit\u00e0 introdotta dalla Circolare n. 53\/2008 riguarda la possibilit\u00e0 di cumulare nello stesso mese (ovviamente in giornate diverse) i permessi lavorativi con il congedo strordinario retribuito (massimo due anni, frazionabile) concesso ai genitori, coniugi, fratelli e sorelle e figli.<br><br><em><strong>Maggiori informazioni e approfondimenti<\/strong><\/em><br>sono disponibili sul sito dell\u2019INPS <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/it\/it\/lavoro\/congedi-permessi-e-certificati.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.inps.it\/it\/it\/lavoro\/congedi-permessi-e-certificati.html<\/a> .<br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CONGEDI PER EDUCAZIONE E ASSISTENZA AI FIGLIOltre ai permessi riconosciuti per l&#8217;assistenza ai familiari disabili, sono state introdotte (Legge 8 marzo 2000, n.53) nuove agevolazioni lavorative a favore della generalit\u00e0 dei genitori.I genitori anche adottivi o affidatari possono avvalersi delle forme di congedo per assistere i figli fino agli otto anni di et\u00e0. 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