La Legge 104/92 e i suoi vantaggi (Certificato di Handicap)

Il CERTIFICATO DI HANDICAP ai sensi della legge 104/92 riconosce i seguenti vantaggi:

• Permessi orari o giornalieri per i lavoratori:
la persona disabile maggiorenne e che lavora, con certificato di “handicap grave” (art.3, comma 3), può usufruire di tre giorni mensili di permessi lavorativi retribuiti, oppure, in alternativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino a un massimo di 18 ore mensili.

• Agevolazioni lavorative per i genitori:
A) entro i primi tre anni di vita del figlio, certificato in situazione di “handicap grave” (art.3, comma 3) e non ricoverato a tempo pieno, la madre lavoratrice, o in alternativa il padre lavoratore, hanno diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità, oppure, in alternativa, a usufruire di due ore di permesso giornaliero;
B) dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave e non ricoverato a tempo pieno, la madre, o in alternativa il padre, hanno diritto non più alle due ore di permesso giornaliero, ma ai tre giorni di permesso mensile;
C) dopo il compimento della maggiore età del figlio, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva, cioè non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza.

• Congedi retribuiti di due anni:
i genitori di persone riconosciute in situazione di “handicap grave” (art.3, comma 3) possono usufruire di due anni di congedo retribuito. La condizione è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. In base alla normativa, questi congedi devono essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale dell’8 Giugno 2005 n. 233 i fratelli o le sorelle di persone con handicap grave certificato(articolo 3, comma 3 della Legge 104/92), possono richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita a condizione che questi siano totalmente inabili, non è sufficiente quindi che i genitori siano “solo” anziani o “solo” invalidi parziali. La corte costituzionale, con Sentenza 30 gennaio 2009, n.19 è intervenuta anche in merito all’esclusione per i figli della persona con disabilità grave a poter usufruire del congedo, dichiarandone l’illegittimità costituzionale. Per questo ora anche i figli possono fare domanda di congedo retribuito.

• Sede di lavoro:
A) la persona disabile maggiorenne e che lavora, con certificato di “handicap grave” (art.3, comma 3), ha diritto all’assegnazione della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, e usufruisce del diritto a non essere trasferita in altre sedi senza il proprio consenso;
B) anche il genitore o il familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con certificazione dello stato di handicap, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

• Bando per contributi sugli ausili; Legge Regionale 29/97, art.10:
le persone in situazione di “handicap grave” (art.3, comma 3) possono accedere ai contributi regionali per l’acquisto di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell’ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane. Sono ammessi al finanziamento anche ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettano di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione, attrezzature tecnologicamente idonee al fine di avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.

• Bando per contributi su acquisto e/o adattamento dell’auto Legge Regionale 29/97, art.9:
le persone in situazione di “handicap grave” (art.3, comma 3), anche in possesso della patente di guida, possono accedere ai contributi regionali per l’acquisto o l’adattamento di veicoli ad uso privato utilizzati per il loro trasporto. Qualora la persona disabile non sia titolare del veicolo, il contributo può essere erogato a favore di soggetti che abbiano fiscalmente a carico il disabile e siano conviventi con questo.