Indennità di Accompagnamento

COS’È E CHI NE HA DIRITTO
Viene erogata per 12 mensilità ed è pari ad Euro 531,76 mensili (2024).

REQUISITI
– invalidità al 100% con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, oppure che necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
– essere cittadino italiano residente in Italia, o extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
– non prevede dei vincoli o limiti reddituali;
– non viene erogato a coloro che sono ricoverati in una struttura pubblica a totale carico di questa.

COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
L’indennità di accompagnamento:
– è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
– non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma;
– viene erogata al solo titolo della minorazione, pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall’invalido e dalla sua età;
– non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale;
– viene erogata anche ai detenuti.

COSA FARE
Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica. (www.inps.it). Per tale operazione è possibile farsi assistere gratuitamente da un qualsiasi Patronato/CAF.

Per informazioni:
Ufficio INPS
Viale Cavour n. 164, Ferrara – Tel. 0532.292111 (centralino)
Orario di sportello (generale): lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.15;
giovedì dalle 8.30 alle 16.00
Orario sportello invalidi civili: tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.15


AI MINORI DI 18 ANNI
Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell’implementazione informatica e salvo accordi locali, la Sede Inps che ha in carico il pagamento della prestazione invia – con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età – alle competenti ASL la lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La convocazione a visita è effettuata dalla ASL.
Il compimento del 18° anno non comporta l’automatica concessione di alcuna prestazione.
Pertanto è necessario che l’interessato, ove sia in possesso anche degli altri requisiti previsti, presenti una specifica domanda i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione.
Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l’invalido divenuto maggiorenne, deve assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la responsabilità di quanto affermato. Ovviamente, se l’invalido è interdetto, la dichiarazione è resa dal suo tutore.


RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 11 febbraio 1980, n. 18