Provvidenze Economiche per Sordi

PENSIONE PER SORDI
Viene erogata alle persone riconosciute “sordomute” con età compresa tra i 18 e i 65 anni (la disabilità deve essere di tipo congenito o acquisita in età evolutiva, ma non di natura psichica o acquisita per cause di lavoro, servizio, guerra), che siano cittadini italiani residenti in Italia, o stranieri titolari di carta di soggiorno.
La pensione viene erogata per 13 mensilità per un importo per l’anno 2024 pari a Euro 333,33.
Il limite di reddito riferito all’anno 2024 è di Euro 19.461,12.
E’ incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
Al compimento dei 65 anni di età, la pensione viene trasformata in Assegno Sociale.

Riferimenti Normativi:
Legge 26 maggio 1970, n. 381 – art. 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33


INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE PER SORDI
Viene erogata alle persone riconosciute sordomute indipendentemente dal reddito e dalla fascia di età che siano cittadini italiani residenti in Italia, o stranieri titolari di carta di soggiorno. Esistono criteri diversi di erogazione a seconda che il richiedente sia maggiore o minore di anni 12 e in relazione al grado di ipoacusia:
– minore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
– maggiore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l’insorgenza dell’ipoacusia è precedente ai 12 anni).
Viene erogata per 12 mensilità per un importo mensile, per l’anno 2024, pari a Euro 263,19.
È incompatibile con l’indennità di frequenza (per i minori).
Non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida o con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
È cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.
Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

Riferimenti normativi:
Legge 21 novembre 1988, n. 508 art.4
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992