Amministratore di Sostegno e strumenti di tutela

Il nostro ordinamento giuridico, agli artt.414 e seguenti del Codice Civile, prevede alcuni strumenti a sostegno della persona disabile che non sia in grado di compiere autonomamente gli atti della propria vita quotidiana. Essi sono:

L’interdizione: è il procedimento giudiziario che accerta, con sentenza del Tribunale territorialmente competente, lo stato di abituale infermità di mente della persona incapace di intendere e volere. All’interdetto viene affiancato, con nomina del Tribunale, il tutore al quale viene affidata la cura della persona, rappresentandola in tutti gli atti civili e nell’amministrazione dei suoi beni.

L’inabilitazione:l’art.415 stabilisce poi che “il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi”. All’inabilitato viene affiancato un curatore per l’esercizio degli atti di straordinaria amministrazione del proprio patrimonio.

L’amministratore di sostegno:istituto che è stato introdotto dalla Legge n.4/2004, che ha inserito questa nuova figura all’art.409 del Codice Civile. In questo caso il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno; egli può, inoltre, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
L’amministratore di sostegno ha la capacità di agire per il beneficiario solo ed esclusivamente con riferimento agli atti espressamente previsti dal giudice tutelare nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. L’amministratore di sostegno può avere poteri di intervento in sostituzione del beneficiario oppure in assistenza del beneficiario stesso.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di visitare:
http://www.dopodinoi.org alla sezione ‘Strumenti Giuridici’
http://www.handylex.org alla sezione Diritti e tutela del cittadino > Tutela legale: interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno
http://www.amministratoridisostegno.com