Agevolazioni specifiche per ciechi e ipovedenti

CANI GUIDA
Vi è la possibilità di detrarre dall’IRPEF, in sede di dichiarazione dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane; questa agevolazione spetta una sola volta ogni quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. Spetta per un solo cane e può essere fruita tanto dalla persona non vedente, quanto dal familiare cui risulta fiscalmente a carico, alternativamente. Il contribuente inoltre può scegliere se detrarre questa spesa in un’unica soluzione o in 4 quote annuali di pari importo.
E’ possibile una detrazione forfetaria di €. 1.000 per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida; questa agevolazione spetta solamente alla persona disabile, non ai familiari od a chi ha in carico la persona. Il limite di spesa attuale è di € 510.000, dal 2021 sarà di € 290.000.

PRODOTTI EDITORIALI
Aliquota IVA agevolata al 4% per l’acquisto di particolari prodotti editoriali utilizzati da non vedenti o ipovedenti (ad esempio giornali, libri o periodici scritti in braille o su supporti audiomagnetici, ecc.).

AUSILI TECNICI e INFORMATICI
Le spese sostenute per l’acquisto degli ausili tecnici sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% del prezzo (D.P.R. 917/86, art. 13-bis, comma 1°, lett. c).
Il D.M. 14 marzo 1998 ha stabilito l’applicazione dell’IVA agevolata nella misura del 4% per tutti gli strumenti tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap. Si tratta di qualsiasi apparecchiatura o dispositivo basato su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricato o di comune reperibilità, preposto ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura da parte dei soggetti disabili.

Per poter ottenere tale agevolazione occorrono due requisiti:
– il certificato di invalidità attestante la minorazione visiva ovvero la relativa autocertificazione;
– un ulteriore certificato rilasciato dall’oculista della ASL attestante il collegamento funzionale tra lo strumento che si intende acquistare e la minorazione visiva. Questo secondo certificato non può essere sostituito dall’autocertificazione.

Tali certificati vanno consegnati al rivenditore, il quale nella fattura indicherà che l’IVA applicata è del 4% ai sensi del D.M. 14 marzo 1998.

SPESE MEDICHE
Le spese mediche, comprese quelle per interventi chirurgici, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF (art. 10, lett. b, del testo unico sulle imposte dirette sopra citato).

TELEFONIA FISSA
La Deliberazione 514/2007 concedeva ai ciechi assoluti, agevolazioni per l’accesso ad internet da postazione fissa (cioè non sono ammesse agevolazioni sull’uso di servizi internet dal cellulare). Gli operatori telefonici devono riconoscere gratuitamente 90 ore mensili di navigazione in internet.
Nella Deliberazione 202/2008, l’Autorità ha ampliato le agevolazioni, per la navigazione, anche a chi abbia sottoscritto o sottoscriva un contratto Flat o tutto incluso, cioè non a “consumo orario”. In tali casi gli operatori telefonici devono riconoscere ai non vedenti (ciechi assoluti) uno sconto del 50% sui relativi abbonamenti, o – nel caso comprendano anche altri servizi di telefonia – sulla parte degli abbonamenti che riguardano la navigazione in internet.
Le agevolazioni spettano ai ciechi totali titolari di indennità di accompagnamento e non ai ciechi parziali o agli ipovedenti gravi. Sono estese, come per i sordi, all’abbonato che conviva con la persona disabile. Per accedere alle nuove facilitazioni è necessario presentare la certificazione sanitaria (Verbale della Commissione dell’Azienda Usl) e, nel caso siano richieste da un convivente, lo “stato di famiglia” (autocertificabile).

ASSISTENTI FAMILIARI
È possibile dedurre dal reddito imponibile gli oneri contributivi relativi agli addetti ai servizi domestici e per l’assistenza personale o familiare (colf e badanti), nonché le spese sostenute per il loro compenso fino ad un importo massimo di 2.100 euro annui (D.P.R. 917/86, art. 10, comma 2°).


Per rimanere sempre aggiornati:
[Guida Agenzia Entrate – non vedenti]