Auto – Esenzione Bollo

Destinatari
L’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta sia quando l’auto è intestata alla stessa persona con disabilità, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico*.
La legge prevede l’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli, destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
E’ concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

E’ riconosciuta ai possessori di patente speciale, mentre per i trasportati spetta a tutte le persone nella situazione di handicap grave (L.104 art.3 comma 3), anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità, purché in possesso del certificato di gravità dell’handicap rilasciato dalla Commissione sanitaria presente in ogni Azienda Usl.

Dove andare a Ferrara
Unità Territoriale ACI di Ferrara
via Padova n°17, tel. 0532 52721
Orari: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30
Chiuso giovedì pomeriggio e sabato pomeriggio.
e-mail: .
e-mail:

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
La persona con disabilità deve essere riconosciuta portatrice di handicap o con ridotte e impedite capacità motorie. Il veicolo, deve essere dotato di adattamento tecnico risultante dalla carta di circolazione (alla guida o al trasporto purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e l’adattamento stesso).

Documentazione da allegare:
– Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
– Copia della patente di guida speciale (non richiesta per i veicoli adattati solo al trasporto);
– Copia del certificato di invalidità o di handicap;
– Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla stessa persona con disabilià).

2) Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
La persona con disabilità deve essere riconosciuta portatrice di handicap grave (art.3 comma 3 Legge 104), affetto da una patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. Il veicolo, non necessita di adattamento tecnico.

Documentazione da allegare:
– Copia della carta di circolazione;
– Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992;
– Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla stessa persona con disabilità).

3) Disabilità mentale o psichica
La persona con disabilità deve essere riconosciuta portatrice di handicap grave (art.3 comma 3 Legge 104), affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il veicolo, non necessita di adattamento tecnico.

Documentazione da allegare:
– Copia della carta di circolazione;
– Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale
– Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento
– Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla stessa persona con disabilità).

4) Disabilità per cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata. Il veicolo, non necessita di adattamento tecnico.

Documentazione da allegare:
– Copia della carta di circolazione;
– Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono: lo stato di handicap o di invalidità, l’affezione da cecità o sordità;
– Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla stessa persona con disabilità).




* Per essere ritenuto “fiscalmente a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo che non superi la somma di 2.840,51 euro. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili. E’ necessario inoltre che il disabile risulti convivente con il/i familiare/i che intende/no avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie.