Esenzione Ticket

Il sistema sanitario nazionale prevede che per alcune categorie di persone esistano forme di esenzione del ticket.

Novità da Settembre 2020:
https://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-esenzioni

Sono esenti dal pagamento del ticket:
– i bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98 (codice esenzione E01)
– i cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98; l’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione E01)
– i disoccupati, già precedentemente occupati alle dipendenze e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale (codice esenzione E02). Nota Bene: Ai sensi del D.Lgs 150/15 (job acts) non è più richiesto di recarsi al centro per l’impiego per richiedere lo stato di disoccupazione (che deve essere autodichiarato). Lo stato di disoccupazione e la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) devono essere autodichiarati nello stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell’esenzione.i titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (codice esenzione E03)
– i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 , incrementato fino a €11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione E04)
– persone con invalidità o con malattie croniche;


Esenzione PER PATOLOGIA
Hanno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per patologia i cittadini con malattie croniche affetti da una o più patologie previste dal DPCM 12 gennaio 2017.
L’esenzione dal pagamento del ticket può essere totale (cioè riferita a tutte le prestazioni) o parziale (riferita solo alle prestazioni correlate alla patologia).
Il diritto all’esenzione è certificato da un promemoria di attestato di esenzione che viene rilasciato dallo sportello dell’Azienda Usl di residenza (vedi di seguito “Dove rivolgersi”), a cui la persona interessata presenta la certificazione relativa alla patologia di cui è affetto, rilasciata dallo specialista su apposito modulo.
L’esenzione viene registrata sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti ed è inviata in automatico al medico di famiglia/pediatra della persona interessata.
Per fruire di questa esenzione è necessario che nella ricetta di prescrizione di visite, esami o farmaci il medico di famiglia / pediatra / specialista indichi, nell’apposito campo dell’impegnativa, il codice identificativo della patologia riconosciuta.
Possono usufruire di esenzione da pagamento del ticket per patologia i cittadini italiani, comunitari e stranieri iscritti al SSN.
I cittadini comunitari in temporaneo soggiorno in Italia, anche se titolari di tessera TEAM, non possono invece usufruire di questa esenzione e pagano il ticket al pari del cittadino italiano non esente. Potranno chiedere l’eventuale rimborso del ticket versato all’Istituzione estera competente del proprio paese.

Esenzione PER INVALIDITA’
Hanno diritto all’esenzione dal ticket per invalidità i cittadini con invalidità civile, di guerra, del lavoro, con cecità, sordomutismo, vittima di atti di terrorismo e della criminalità organizzata e familiari, i pazienti danneggiati da complicanze irreversibili a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Possono usufruire di questa esenzione i cittadini italiani, comunitari e stranieri iscritti al SSN. Per i cittadini comunitari in possesso di tessera sanitaria europea (TEAM) la certificazione di invalidità rilasciata all’estero deve essere valutata, per il suo riconoscimento / equiparazione, da un medico funzionario del Distretto.
L’esenzione dal pagamento del ticket può essere totale (cioè riferita a tutte le prestazioni) o parziale (riferita solo alle prestazioni correlate alla patologia).
Il diritto all’esenzione è certificato da un’apposita tessera di esenzione, che viene rilasciata dallo sportello del Distretto dell’Azienda Usl di residenza (vedi di seguito “Dove rivolgersi”), a cui la persona interessata presenta la certificazione che documenta lo stato di invalidità e/o i requisiti che danno diritto all’esenzione. Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito.
La tessera di esenzione può avere scadenza illimitata o limitata.
L’esenzione viene registrata nel sistema informativo dell’Azienda Usl ed è inviata in automatico al medico di famiglia/pediatra della persona interessata.

Esenzione PER REDDITO
La persona interessata chiede alla propria Azienda Usl il rilascio dell’apposito “Certificato di esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito”.
Il certificato di esenzione viene rilasciato a seguito di autocertificazione del possesso dei requisiti necessari, su apposito modulo, che la persona interessata consegna alla propria Azienda Usl, assumendosene la responsabilità.
Il certificato di esenzione va presentato al medico e allo specialista al momento della prescrizione di visite, esami, farmaci e l’esenzione deve essere indicata in ogni ricetta.
Il certificato di esenzione ha validità annuale, con scadenza al 31 dicembre e va rinnovato ogni anno. Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell’anno e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda Usl e non attendere la scadenza al 31 dicembre.
Per le persone con più di 65 anni il certificato ha validità illimitata, se restano le condizioni di reddito che danno diritto all’esenzione. Se invece il reddito ha superato i limiti previsti anche le persone con più di 65 anni devono darne comunicazione tempestiva alla propria Azienda Usl.
Per i bambini fino a 6 anni il certificato di esenzione è rinnovato automaticamente d’ufficio dall’Azienda Usl ed è valido fino al giorno che precede il compimento dei 6 anni di età (non deve più essere rinnovato alla fine di ogni anno), se il reddito familiare annuo si mantiene inferiore a € 36.151,98. Se il reddito non rientra più entro i limiti stabiliti si interrompe il diritto all’esenzione e i genitori sono tenuti a comunicarlo subito all’Azienda Usl.
L’Azienda USL è tenuta a controllare il contenuto di tutte le autocertificazioni e degli atti di notorietà, quindi anche le dichiarazioni sul reddito, verificando che sia vero quanto dichiarato. L’autocertificazione di dati no.

Dove rivolgersi A FERRARA
CUP Centro Unico Prenotazione – Corso della Giovecca, 203

L’esenzione può essere PARZIALE E TOTALE
Il medico di famiglia deve indicare l’esenzione sulla ricetta nell’apposito spazio in alto a destra con barratura della lettera A per esenzioni generali e parziali.


Per approfondimenti o maggiori informazioni:
Saluter.it – Esenzioni