Edilizia pubblica o aperta al pubblico

Riassumendo schematicamente le questioni relative alla presenza di barriere architettoniche nell’edilizia pubblica (sedi ed uffici comunali, provinciali, regionali, statali, scolastici, sanitari, ospedalieri, socio-assistenziali, ecc.), nell’edilizia privata di uso pubblico (cinema, teatri, bar, ristoranti, ambulatori, palestre, ecc.), e nell’edilizia privata (E.R.P., edilizia residenziale pubblica, convenzionata, ecc.), si possono fare le seguenti considerazioni.

1) Gli edifici pubblici o aperti al pubblico sono soggetti alla disciplina di un rilevante ventaglio normativo, nel quale assumono particolare rilevanza le seguenti norme:
a) – Legge del 28 febbraio 1986, n.41 (Legge Finanziaria 1986); imponeva agli Enti Locali territoriali, allo Stato, agli Uffici periferici dello Stato, agli Enti Pubblici, di dotarsi di un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di destinare a tal fine una quota annuale del bilancio d’esercizio;
b) – D.P.R. del 24 luglio 1996, n.503, che disciplina l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, con particolare riferimento all’accessibilità diretta ai servizi, ed in subordine alle soluzioni che la pubblica amministrazione deve adottare per garantire comunque l’accesso ai servizi che ordinariamente vengono erogati alla popolazione;
c) – Legge del 5 febbraio 1992, n.104 (nota come legge quadro sull’handicap); fra i tanti ambiti che la legge disciplina, oltre al tema specifico delle barriere architettoniche, e le tutele che introduce in diversi campi (sanità, assistenza, scuola, formazione, lavoro, trasporti, giustizia, ecc.), appare chiaro che i disabili in nessun caso possono essere esclusi dal godimento di servizi, prestazioni, opportunità, ordinariamente goduti da ogni cittadino.

2) Gli edifici privati costruiti dopo l’entrata in vigore della Legge n.13/89 devono essere costruiti tenendo conto delle prescrizioni tecnico-regolamentari previste dalla legge medesima e dal D.M. n.236/89, in materia di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche. Le autorizzazioni edilizie devono conformarsi a tali prescrizioni tecnico-progettuali, e per i trasgressori sono applicabili le sanzioni previste dalla legge, con particolare riferimento all’apparato sanzionatorio introdotto dalla Legge n.104/92. Ovviamente tali vincoli riguardano anche i “cambi di destinazione d’uso”, le “ristrutturazioni”, gli “adeguamenti”, ecc., recentemente normati dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D. Lgs. del 6 giugno 2001, n.380).

3) In caso di inadempienze sono diverse le opportunità per i cittadini. Oltre alle iniziative di pressione diretta nei confronti della Pubblica Amministrazione, di denuncia mediatica, di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, ed alla possibilità di adire direttamente in sede giudiziale, vi sono semplici azioni da intraprendere a tutela dei propri diritti, fra le quali si consigliano:
a) – ricorso al Difensore Civico, che in sede istruttoria ha la possibilità di accedere agli atti interni e individuare le inadempienze compiute;
b) – scrivere al Sindaco, facendo riferimento alla Legge n.241/90, cosiddetta legge sulla trasparenza degli atti, obbligandolo pertanto ad una risposta certa, che potrà eventualmente essere utilizzata in altra sede.

Ultimo aspetto da rilevare, ma non per ordine di importanza, è la nutrita giurisprudenza che si è consolidata in questi anni nei diversi gradi del nostro Ordinamento Giudiziario, sistematicamente orientata a riconoscere il disabile titolare di inviolabili diritti soggettivi perfetti, perché costituzionalmente tutelati nella loro rilevanza, fra i quali fanno spicco quelli di uguaglianza e libertà, il cui godimento non è subordinabile in nessun caso a qualsivoglia motivo di natura tecnica, economica, patrimoniale, organizzativa, ecc. A tal proposito vi è addirittura un sentenza della Cassazione (1999) che ritiene l’eliminazione delle barriere architettoniche non un requisito progettuale, regolamentare o tecnico-amministrativo, ma una ‘qualitas’ che deve caratterizzare ogni intervento pubblico e privato.