Come rapportarsi con il condominio

Qualora si volessero apportare delle modifiche finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche in parti comuni del Condominio, il primo passo da fare è coinvolgere l’assemblea per segnalare le proprie esigenze.
E’ bene presentare una richiesta formale e per iscritto (attraverso raccomandata con avviso di ricevimento) e richiedere la discussione sui lavori di abbattimento barriere architettoniche durante un’assemblea apposita o nell’ordine del giorno di una riunione ordinaria.
La richiesta di convocazione dell’assemblea può essere fatta dal portatore di handicap, da chi esercita la tutela o la potestà o dall’amministratore di sostegno.
Prima dell’assemblea è opportuno raccogliere tutte le informazioni necessarie di carattere economico, sulla sicurezza del progetto ecc, per sottoporle all’esame dei condomini. In alcuni casi può essere utile richiedere anche la presenza di un tecnico esterno (geometra, ingegnere,..) che illustri i vantaggi e il procedimento dei lavori da effettuare.

Entro tre mesi dalla presentazione della domanda l’assemblea, regolarmente costituita, deve deliberare, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, e può rispondere in vario modo:
– positivamente, prevedendo che ciascun condomino si assuma in parte proporzionale le spese da sostenere;
– autorizzando la realizzazione dell’opera a condizione che il richiedente si assuma tutte le spese;
– in maniera negativa o non rispondendo entro i tre mesi previsti. In questa ipotesi ricordiamo che la L.13/89 prevede, all’art.2 che “nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, oppure chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage”.
Quindi, anche in mancanza del consenso degli altri condomini è possibile apportare, a proprie spese, le modifiche indicate.

“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.”
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/17/012G0241/sg